PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle attività non altrimenti disciplinate da leggi speciali, precedentemente autorizzate ai sensi degli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che erogano servizi professionali amministrativi.
      2. La licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Ai fini della presente legge, per settore dei servizi professionali amministrativi si intende il comparto di attività economica caratterizzato da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, imprese, cittadini, enti locali ed enti pubblici servizi amministrativi integrati, eseguiti anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
      4. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 svolgono, nella forma dell'intermediazione con mandato, ogni genere di pratica amministrativa, presso sportelli pubblici o in via telematica e digitale, in nome e per conto del singolo utente o, in caso di impresa, del titolare, del legale rappresentante, del committente o di altro soggetto avente diritto o titolo.
      5. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:

          a) espletamento di pratiche amministrative di ogni genere e tipologia in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;

 

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          b) invio telematico di atti, istanze e pratiche amministrative di ogni genere e tipo, compreso il deposito di bilanci, alla pubblica amministrazione nonché ad enti e agenzie pubblici di ogni livello e grado;

          c) invio con firma digitale di atti e di istanze alla pubblica amministrazione;

          d) servizi integrati di consulenza e di assistenza alla pubblica amministrazione inerenti alla semplificazione dei procedimenti riferiti alle pratiche amministrative.

Art. 2.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro delle imprese).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo 1, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

          a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti deve dimostrare il possesso di idonei requisiti di qualificazione professionale comprovando di aver effettuato almeno due anni di attività nel settore dei servizi professionali amministrativi, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, di dipendente o di collaboratore familiare;

          b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti deve avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere partecipato ad almeno un corso di formazione, riconosciuto dall'Unione europea, per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

 

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          c) l'oggetto dell'attività deve essere chiaramente definito e conforme a quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

      2. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono iscritti nel registro delle imprese di cui al comma 1, non possono svolgere attività di intermediazione per conto di terzi presso sportelli pubblici o inviando pratiche per via telematica o digitale.
      3. Le società costituite all'estero e operanti in Italia possono ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1 purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo comma.

Art. 3.
(Soggetti abilitati al deposito e all'invio degli atti amministrativi in formato cartaceo, telematico e digitale).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell\`economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di cui all\`articolo 4, determina con proprio decreto i soggetti intermediari abilitati al deposito e all'invio degli atti amministrativi in formato cartaceo, telematico e digitale attraverso gli sportelli pubblici e i portali internet delle pubbliche amministrazioni.
      2. Dall\`attività di intermediazione di cui al comma 1 è esclusa la fase del controllo finale degli atti, che rimane attribuita alla competenza delle pubbliche amministrazioni. Nei casi in cui non è espressamente richiesta l\`autenticazione della firma, il soggetto intermediario può sottoscrivere documenti e istanze in rappresentanza del cliente mandatario. Rimangono ferme le disposizioni relative all'esercizio di competenze riservate a soggetti iscritti ad albi professionali.

 

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      3. Al fine di tutelare le pubbliche amministrazioni e l\`utenza, il rilascio della licenza di cui all\`articolo 1, comma 2, è subordinato al versamento di una cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni concernenti l\`esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, la cui forma e misura sono stabilite con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Associazioni abilitate a costituire sportelli di prossimità delle pubbliche amministrazioni).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono definiti altresì i requisiti delle associazioni di settore abilitate a rappresentare gli iscritti presso le pubbliche amministrazioni con lo scopo di stipulare apposite convenzioni aventi ad oggetto la costituzione di una rete di sportelli di prossimità affidati ai soggetti che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge, al fine di avvicinare la pubblica amministrazione all'utenza, ridurne i costi di gestione e sviluppare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
      2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque prevedere il possesso dei seguenti requisiti da parte delle associazioni:

          a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale o di impresa, preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

          b) esistenza di un codice deontologico al quale devono aderire gli associati, i cui

 

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princìpi e criteri generali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1;

          c) disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti e il loro aggiornamento professionale.

Art. 5.
(Agevolazioni).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione del settore disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 è concesso un credito d'imposta pari al 20 per cento, fino a un importo massimo di 50.000 euro, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge e finalizzate alla costituzione degli sportelli di prossimità di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. Al fine di promuovere l'innovazione del settore disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 è concesso ai consorzi o alle società costituiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 un credito d'imposta pari al 30 per cento, fino a un importo massimo di 200.000 euro, delle spese finalizzate alla creazione di servizi alle imprese e ai cittadini tramite internet e alla diffusione della firma digitale e della carta d'identità elettronica.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Disapplicazione di norme).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività da questa disciplinate cessano di avere applicazione le disposizioni degli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.